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Avv. Stefania di Clemente

I CONSIGLI DELL'AVVOCATO: IL DIRITTO D'AUTORE (prima puntata)




Per questo breve articolo, che cercherò di semplificare nel modo migliore possibile, prenderò come fonti di riferimento l’Art. 2575 del codice civile, che specifica che “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e gli articoli più rilevanti della Legge 22 Aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, meglio nota come Legge sul Diritto d’Autore.


COS’È IL DIRITTO D’AUTORE?

È il diritto dell’autore di poter disporre in maniera esclusiva delle opere che ha creato.

Il diritto d’autore si perfeziona in capo all’autore nel momento stesso in cui avviene la creazione dell’opera, quindi non è necessaria alcuna formalità, né alcuna registrazione o deposito.

Tuttavia, se siete degli scrittori e avete paura che la vostra opera possa essere plagiata, vi indicherò alla fine i diversi modi per tutelarvi preventivamente.

QUALI SONO LE OPERE PROTETTE?


L’Art. 1 della L.D.A. preve de che sono protette le “opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Sono protetti anche “i programmi per elaboratore come opere letterarie”, “le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

I successivi Artt. 2, 3 e 4 specificano le opere che sono comprese nella protezione, ma in generale possiamo affermare che sono protette le attività intellettuali e/o le creazioni che ne derivano.

Cosa si intende per “carattere creativo”?

Si intende che l’opera deve essere originale, in senso soggettivo, cioè come contributo personale dell’autore, o in senso oggettivo, cioè un’opera può essere considerata originale se non è una semplice copia di una creazione preesistente. Devono sussistere, quindi elementi di novità rispetto alle altre già in circolazione.


CHI È IL PROPRIETARIO DELL’OPERA?

Il proprietario dell’opera è colui che l’ha creata, quindi l’autore, e solo lui potrà disporne.

Se un’opera è creata da più persone, il diritto d’autore è attribuito a tutti i coautori.

L’Art. 8 della L.D.A. dispone che “È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero”.

Questo significa che: chi afferma che l’opera non è stata creata da colui che si è qualificato come autore deve dare la prova del proprio assunto, e non il contrario.

DIRITTI DELL’AUTORE.

I diritti attribuiti all’autore si possono dividere in patrimoniali e morali.

Diritti patrimoniali (Artt. 12 c. 2, 13-18, 61 L.D.A.): riguardano l’utilizzazione e lo sfruttamento economico dell’opera. Questi diritti possono essere trasferiti/ceduti/alienati dall’autore, a titolo oneroso o gratuito, ad altro/i soggetto/i in qualsiasi modo e forma, e sono indipendenti tra di loro, cioè possono essere esercitati, ceduti e sfruttati anche separatamente l’uno dall’altro.

Per questo motivo consiglio sempre di leggere bene nei contratti editoriali quali sono i diritti oggetto dello stesso.

La durata dei diritti di utilizzazione economica è stabilita dall’Art. 25 L.D.A.: per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte, indipendentemente dal fatto che vengano esercitati o meno.

Una volta trascorso questo periodo le opere diventano di “pubblico dominio”.

Diritto morale (Artt. 20-24, 142 e 144 L.D.A.): riguarda la personalità dell’autore, cioè il suo diritto di essere riconosciuto come autore di un’opera (diritto alla paternità) e di impedire che altri possano modificarla senza il suo consenso.

In particolare, l’Art. 20 della L.D.A. dispone che l’autore conserva “il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

Questo diritto è inalienabile, quindi resta per sempre in capo all’autore e ai suoi eredi o aventi causa.


Avv. Stefania Di Clemente




Seguiteci per ulteriori approfondimenti lunedì 12 aprile.

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