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  • Avv. Stefania di Clemente

I CONSIGLI DELL'AVVOCATO: IL DIRITTO D'AUTORE (seconda puntata)

Ritorniamo sull'argomento che abbiamo cominciato ad affrontare due settimane fa in questo post.


UTILIZZAZIONI LIBERE DELLE OPERE PROTETTE DA DIRITTO D’AUTORE.

Possiamo utilizzare l’opera di un autore senza averne acquisiti i diritti?

No.

Tuttavia alcuni utilizzi sono liberi (Artt. 65, 66, 70 L.D.A.): il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o di parti di opera se effettuati per uso di critica o di discussione, oppure per fini di insegnamento, ma sempre che non vi sia un fine commerciale.


È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, sempre se non vi è scopo di lucro.


Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, se tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

È possibile riprodurre in giornali o riviste, indicando la fonte, articoli di attualità, di carattere economico, politico o religioso, apparsi sulla stampa periodica, purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata, e purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

È inoltre possibile riprodurre su giornali o periodici, sempre indicando la fonte, di discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico nei limiti giustificati dallo scopo informativo.

SIMBOLO © Copyright – DIFFERENZA TRA COPYRIGHT E DIRITTO D’AUTORE

Spesso i termini Diritto d’Autore e Copyright vengono usati indifferentemente, invece non sono assolutamente sinonimi e si riferiscono a normative diverse.

Cerchiamo di capire perché partendo dal simbolo © Copyright.

Cos’è questo simbolo?

Nei Paesi di Civil Law (quindi anche l’Italia) si parla di Diritto d’Autore (che, come abbiamo detto, comprende sia i diritti di sfruttamento economico dell’opera che il diritto morale, come tutela della persona), nei Paesi di Common Law (per esempio USA e Gran Bretagna) si parla invece di Copyright (diritto di copia sull’opera). Questi Paesi privilegiano lo sfruttamento economico dell’opera.

I numerosi Paesi di Civil Law, che hanno aderito alla Convenzione di Berna (ultima revisione 1971), riconoscono che l’autore, creando l’opera, diventa immediatamente titolare del diritto senza necessità di alcuna formalità.

Gli Stati Uniti, invece, hanno aderito alla Convenzione di Berna solo nel 1989. Prima di questa data la legislazione degli Stati Uniti prevedeva che per tutelare l’opera era necessario la registrazione e l’apposizione del simbolo ©. Dopo il 1989 questo simbolo non è stato più necessario ai fini della tutela suddetta, ma la sua apposizione resta requisito indispensabile per agire in giudizio.

In Europa serve questo simbolo?

Non è giuridicamente rilevante, ma diventa utile se deve essere applicata la legislazione degli Stati Uniti, oppure per assicurare la tutela dell’opera anche in quei Paesi che aderiscono solo alla Convenzione di Ginevra.

Altra utilità dell’apposizione del simbolo: toglie ogni dubbio sul fatto che l’opera sia protetta.

Pertanto cerchiamo di utilizzare i giusti termini in base alle normative vigenti nei diversi Paesi.


Avv. Stefania di Clemente



Seguiteci per l'ultima puntata di questo interessante excursus lunedì 26 aprile.

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